Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25944/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione coattiva, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, è correttamente motivata mediante il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte, in quanto atti già destinati al contribuente e da questi conosciuti o conoscibili, senza necessità della loro allegazione, né dell'indicazione degli estremi catastali, del valore o della rendita dell'immobile da sottoporre a ipoteca, elementi rilevanti solo nella successiva fase di esecuzione della pubblicità immobiliare; inoltre, detta iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata, sicché non richiede la previa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, e il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato dalla stessa comunicazione preventiva, che concede al contribuente un termine di trenta giorni per adempiere prima dell'iscrizione.