Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25943/2026
AccertamentoSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di monitoraggio fiscale, la presunzione legale di evasione fiscale stabilita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, ha natura sostanziale, e non procedimentale, con la conseguenza che ad essa non può attribuirsi efficacia retroattiva; viceversa, hanno natura procedimentale, e soggiacciono pertanto al principio tempus regit actum, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, che raddoppiano rispettivamente i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute nei paradisi fiscali; ne consegue che tali ultime disposizioni si applicano anche con riguardo ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, indipendentemente dall'operatività della presunzione di cui al comma 2, purché la norma sanzionatoria (art. 5 del d.l. n. 167 del 1990) fosse già vigente all'epoca delle violazioni contestate.