Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25942/2026
Imposte dirette (IRPEF/IRES)Agevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di imposte dirette, le somme erogate dagli enti locali alle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale mantengono natura di contributi a ripiano dei disavanzi di esercizio, sottratti ad imposizione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 833/1986, e non assumono natura di corrispettivi contrattuali tassabili ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r., fino a quando non si sia completato il passaggio dal regime concessorio a quello dei "contratti di servizio" previsto dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997 e dalla legge reg. Lazio n. 30/1998; a tal fine non è sufficiente la mera stipula di contratti di servizio assunti quale proroga delle originarie concessioni, essendo necessario, ai sensi degli artt. 23-bis e 24-bis della legge reg. Lazio n. 30/1998 (come introdotti dalla l.reg. n. 16/2003), che l'affidamento del servizio avvenga all'esito di procedure concorsuali che tengano conto del "costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi" determinato dalla Regione, costituendo solo l'importo così definito il "corrispettivo" assoggettabile a tassazione quale ricavo d'impresa.