Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25940/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, accertata la tempestiva presentazione della domanda di definizione e il pagamento della prima rata dell'importo dovuto, in assenza di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate e di istanza di trattazione della parte interessata nei termini previsti dalla norma, il processo deve essere dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, senza che trovi applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle sole pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.