Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25939/2026
Imposte dirette (IRPEF/IRES)Agevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di trasporto pubblico locale, il passaggio dal regime concessorio a quello dei contratti di servizio ex artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997 e della legge reg. Lazio n. 30/1998 non comporta, di per sé, la trasformazione automatica dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio in corrispettivi contrattuali assoggettabili a tassazione quali ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r.; affinché le somme erogate dagli enti locali possano qualificarsi come corrispettivo contrattuale è necessario che l'affidamento del servizio sia avvenuto all'esito di procedure concorsuali che tengano conto del costo economicamente sufficiente di produzione del servizio, ai sensi dell'art. 23-bis della legge reg. Lazio n. 30/1998, e che sia stato stipulato apposito contratto di servizio ex art. 24 della medesima legge regionale, non assumendo rilievo a tal fine i contratti stipulati nella fase transitoria quale mera proroga delle originarie concessioni; in difetto, le somme erogate dagli enti comunali conservano la natura di contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale, i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/1986, conv. in legge n. 18/1987, non costituiscono componenti positivi del reddito e sono sottratti ad imposizione diretta.