TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25938/2026

deposito 29/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25938CIV

RiscossioneAccertamento

Principio di diritto

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità che l'agente della riscossione produca altresì la copia della cartella di pagamento, né che l'avviso di ricevimento rechi l'indicazione del numero della cartella, costituendo il collegamento tra l'avviso e la cartella oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito sulla base delle risultanze complessive, comprese quelle dell'estratto di ruolo; alle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., va riconosciuta la medesima efficacia probatoria degli originali qualora la conformità non sia stata espressamente disconosciuta dal contribuente, e, anche in caso di disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare ogni valore probatorio alle copie, dovendo valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili. Il credito erariale per IRPEF, al pari di quelli per IRES, IVA e IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., atteso il carattere autonomo e unitario dell'obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo d'imposta, e l'emissione della cartella di pagamento, anche se derivante da controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, non muta il regime di prescrizione proprio del credito azionato. Ricorre il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., qualora il giudice d'appello ometta di esaminare uno specifico motivo di gravame concernente la mancata individuazione, da parte del primo giudice, delle singole cartelle ritenute ritualmente notificate nel termine di prescrizione, non potendosi desumere una pronuncia implicita da argomentazioni generali relative alla notificazione o alla prescrizione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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