Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25937/2026
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), l'intervenuto perfezionamento della procedura, con il pagamento integrale dell'unica rata dovuta e la corrispondenza tra l'avviso di accertamento oggetto di definizione e quello impugnato in giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza che ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura sanzionatoria di natura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.