Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25914/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione quater), in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice su presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ovvero, in loro assenza, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata; per i carichi non interessati dalla rottamazione, il pagamento integrale del debito tributario oggetto di contestazione determina la cessazione della materia del contendere.