Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25897/2026
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, per i soggetti che operano irregolarmente, senza collegamento al totalizzatore nazionale, e per i quali non sia possibile ricostruire l'effettivo ammontare delle giocate, la determinazione induttiva della base imponibile avviene, per gli anni d'imposta antecedenti al 2016, secondo il criterio di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco desunta dai dati del totalizzatore nazionale, con applicazione dell'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa ex art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1998; sussistono in capo sia al titolare della ricevitoria sia al bookmaker estero privo di concessione, legati da vincolo di solidarietà paritetica, i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta, non ostandovi la disciplina di emersione di cui alla l. n. 190 del 2014, né rilevando l'assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, mentre l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 in relazione alla soggettività passiva del bookmaker estero, opera solo per le annualità antecedenti all'entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010.