Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25893/2026
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione e il titolare della ricevitoria operante per suo conto sono entrambi soggetti passivi d'imposta, in rapporto di solidarietà paritetica, sussistendo il presupposto territoriale del tributo per qualunque scommessa raccolta nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento del gestore, senza che ciò comporti doppia imposizione, violazione della libertà di prestazione di servizi o contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA 2006/112/CE; per gli anni d'imposta successivi al 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, non è configurabile l'incertezza normativa oggettiva idonea ad escludere l'applicazione delle sanzioni, mentre la determinazione induttiva della base imponibile, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. l. n. 111 del 2011), è legittimamente applicata nei confronti dei soggetti che svolgano raccolta irregolare di scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, qualora non sia altrimenti ricostruibile l'effettivo ammontare delle giocate; infine, non sussiste, per tale tributo non armonizzato, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l'invalidità dell'atto impositivo, né l'identità tra ufficio verificatore e accertatore incide sulla legittimità del procedimento.