Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25880/2026
Principio di diritto
In tema di responsabilità per debiti tributari della società estinta, l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 28, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 175/2014, prevede, accanto alla responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, dei liquidatori e degli amministratori per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. (priva di natura successoria rispetto all'obbligazione sociale), una distinta responsabilità dei soci che abbiano percepito beni sociali in assegnazione, limitata al valore di tali beni, la quale non si estende alle imposte diverse da quelle sui redditi prima dell'intervento modificativo del 2014; tale responsabilità è autonoma e distinta da quella, di natura civilistica, prevista dall'art. 2495 c.c. (fatta espressamente salva dal terzo comma del citato art. 36), con la conseguenza che, ove l'avviso di accertamento richiami esclusivamente l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 senza alcun riferimento all'art. 2495 c.c., la pretesa non può essere fatta valere, in sede di legittimità, invocando quest'ultima e diversa fattispecie di responsabilità.