Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25870/2026
Principio di diritto
In tema di notificazione di cartelle di pagamento, la consegna dell'atto a mani di 'persona di famiglia', ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede la prova della convivenza con il destinatario, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità, che giustifica la presunzione iuris tantum della successiva consegna dell'atto al destinatario, gravando sul contribuente l'onere di provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario presso il proprio domicilio; inoltre, ai fini del perfezionamento della notifica eseguita dai messi comunali o speciali ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente l'avvenuto invio della raccomandata informativa prevista anche in caso di consegna a persona di famiglia, non essendo necessaria la prova della sua effettiva ricezione da parte del destinatario.