TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25754/2026

deposito 24/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25754CIV

IVAStatuto del contribuente e principi generali

Principio di diritto

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633/1972 per il trasporto marittimo, lacuale e lagunare di persone, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36-bis d.l. n. 50/2022, conv. dalla l. n. 91/2022, trova applicazione anche quando il trasporto sia effettuato per finalità turistico-ricreative, purché esso costituisca l'oggetto esclusivo della prestazione e non comprenda la fornitura di ulteriori servizi non aventi carattere meramente accessorio ai sensi dell'art. 12 del medesimo d.P.R.; qualora, invece, il giudice di merito accerti in fatto che l'attività economica effettivamente perseguita consista nell'organizzazione di escursioni o minicrociere turistiche - rispetto alle quali il trasporto risulti meramente strumentale, come nel caso di utilizzo di personale qualificato, hostess e guide, e di intermediazione di agenzie di viaggio - l'esenzione non si applica, e tale accertamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, in tema di tutela dell'affidamento del contribuente, il mero decorso del tempo tra due verifiche fiscali e il comportamento inerte dell'Amministrazione finanziaria, anche se protratto per più anni e riferito a periodi d'imposta in cui era stata riconosciuta l'esenzione, non sono di per sé idonei a generare un legittimo affidamento tutelabile, occorrendo a tal fine assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate, non potendo tale affidamento fondarsi sulla mera inerzia o su una prassi illegittima dell'Amministrazione, specie in presenza di una sopravvenuta evoluzione normativa e di prassi.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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