Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25740/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei tributi locali, l'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce strumento di riscossione alternativo a quello del ruolo, con la conseguenza che alla stessa non è applicabile la disciplina di cui all'art. 52, quinto comma, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, che impone l'apposizione del visto di esecutività sul ruolo; ne consegue che è infondata la censura con cui si eccepisca l'illegittimità dell'ingiunzione per mancata apposizione di tale visto e per l'asserita inesistenza del ruolo. Inoltre, nel processo tributario, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo, sicché la specifica censura relativa alla violazione di una determinata disposizione normativa, se non ritualmente e specificamente formulata sin dal ricorso originario, non può essere successivamente sviluppata e integrata mediante la memoria illustrativa ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale ha la sola funzione di illustrare e argomentare i motivi già ritualmente proposti, senza poter modificare il thema decidendum.