Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25681/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado, è irrilevante l'inosservanza delle formalità previste dall'art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni, dell'originale o copia autentica della sentenza notificata con la prova della notifica), non essendo tale omissione assistita da alcuna sanzione, sicché, in presenza di prova rituale della notificazione della sentenza, il termine per l'impugnazione decorre comunque dalla data di tale notificazione, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992; la relativa questione, involgendo la formazione del giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità sulla base degli atti processuali, senza necessità di proposizione di ricorso incidentale condizionato.