Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25659/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. n. 633/1972, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 232/2016, per le prestazioni di trasporto marittimo di persone deve essere valutata avendo riguardo esclusivamente al profilo oggettivo della prestazione, restando irrilevante la circostanza che il servizio sia reso dal vettore non direttamente all'utente finale ma ad un soggetto terzo (nella specie, una società) in forza di un contratto qualificabile come mandato senza rappresentanza: in tal caso, in applicazione della finzione giuridica di cui agli artt. 28 dir. 2006/112/CE e 3, comma 3°, d.P.R. 633/1972, la prestazione resa dal mandatario al mandante segue il medesimo regime IVA di quella resa dal mandante al terzo, sicché, ove quest'ultima sia esente, lo è anche la prima. In tema di sanzioni tributarie, le obiettive condizioni di incertezza normativa e interpretativa, che ai sensi degli artt. 6, comma 2°, d.lgs. n. 472/1997, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3°, l. n. 212/2000 escludono l'applicabilità delle sanzioni, non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice tributario, ma devono essere specificamente allegate e provate dal contribuente, sicché l'annullamento officioso delle sanzioni per tale ragione, in assenza di una corrispondente domanda di parte, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.