Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25632/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di giudizio tributario, la sospensione legale dei termini disposta dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, per le controversie definibili, riguarda esclusivamente il termine per la 'riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio', di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione necessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tale ultima fattispecie costituisce un incidente di rito interno al medesimo grado di giudizio e non un'ipotesi di transito della controversia tra diversi gradi o organi giudicanti.