Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25631/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, la prova del perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti l'iscrizione ipotecaria non richiede la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella corredata dalla relativa relazione di notifica; inoltre, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), è ammessa la produzione in appello di documenti anche tardivamente prodotti in primo grado, restando i fascicoli di parte definitivamente inseriti in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato; infine, la prescrizione dei crediti erariali portati da cartelle e avvisi di addebito è decennale, secondo costante orientamento giurisprudenziale.