Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25626/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025 (cd. rottamazione quinquies), la prova dell'ammissione della parte privata alla procedura, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92, unitamente al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina l'estinzione del giudizio pendente e, in forza del comma 87, l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo non passati in giudicato, senza che sia dovuto il versamento del cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.