Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25623/2026
RiscossioneImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di riscossione delle imposte, il termine di prescrizione del credito erariale portato da cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP e IVA è quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur avendo carattere periodico, presenta natura autonoma e unitaria per ciascun anno d'imposta, sicché il singolo pagamento non è legato ai precedenti ma discende da autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Inoltre, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento consolida definitivamente il credito erariale, precludendo, in sede di opposizione al successivo atto di pignoramento presso terzi, ogni contestazione relativa alla legittimità delle cartelle a monte, alla prescrizione del credito e alla sussistenza della responsabilità solidale del socio per i debiti tributari della società.