Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25575/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione della TARI, il sollecito di pagamento costituisce atto atipico, non rientrante nell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua facoltativa impugnazione, pur ammissibile in quanto manifestativa di una pretesa fiscale, non preclude, ma anzi impone, la successiva impugnazione dell'atto tipico (l'avviso di accertamento) al fine di evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore; ne consegue che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno ogni interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa, e la sentenza meramente processuale che dichiari inammissibile per tardività il ricorso avverso il sollecito di pagamento non è idonea a formare giudicato sostanziale preclusivo dell'esame nel merito del ricorso proposto avverso il successivo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 2909 c.c.