Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25557/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, qualora, nel corso del giudizio di legittimità, sopravvengano i presupposti per l'annullamento automatico dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. "rottamazione"), l'istanza del ricorrente volta a far dichiarare la cessazione della materia del contendere va riqualificata come rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio; la compensazione delle spese del giudizio di legittimità è giustificata dalla sopravvenienza della disciplina normativa rispetto alla proposizione del gravame.