Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25555/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto recettizio che non richiede l'accettazione della controparte ai fini della pronuncia di estinzione del giudizio, essendo gli adempimenti previsti dalla norma finalizzati unicamente a consentire alla controparte di aderire per evitare la condanna alle spese del rinunciante; tale rinuncia è tempestiva se intervenuta fino alla data dell'adunanza camerale, e la pronuncia di estinzione, non essendo equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con condanna alle spese, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., della parte che ha dato causa alla rinuncia, ove la controparte non vi abbia aderito.