TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25555/2026

deposito 18/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25555CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto recettizio che non richiede l'accettazione della controparte ai fini della pronuncia di estinzione del giudizio, essendo gli adempimenti previsti dalla norma finalizzati unicamente a consentire alla controparte di aderire per evitare la condanna alle spese del rinunciante; tale rinuncia è tempestiva se intervenuta fino alla data dell'adunanza camerale, e la pronuncia di estinzione, non essendo equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con condanna alle spese, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., della parte che ha dato causa alla rinuncia, ove la controparte non vi abbia aderito.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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