Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25544/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza che si determinino i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che tale disposizione, avendo natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i casi tipici del rigetto, dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione.