TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25515/2026

deposito 18/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25515CIV

Dogane e acciseContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di imposta unica sulle scommesse, il criterio forfetario di determinazione dell'imponibile previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 - coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale, con applicazione dell'aliquota massima ex art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1, d.lgs. n. 504 del 1998 - si applica, per effetto della proroga disposta dall'art. 1, comma 926, lett. d), legge n. 208 del 2015, a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione, ovvero ne siano decaduti, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016, indipendentemente dal momento di inizio dell'attività e dall'adesione o meno alla procedura di emersione entro il nuovo termine, sicché per l'anno d'imposta 2015 continua ad applicarsi, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati, il diverso e meno favorevole metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011; inoltre, il processo tributario, avendo natura di giudizio di impugnazione-merito, impone al giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi sostanziali di procedere esso stesso, ai sensi dell'art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 - interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - alla rideterminazione del quantum dovuto, senza poter rimettere tale incombente all'amministrazione finanziaria mediante una pronuncia di condanna indeterminata; infine, il regime di responsabilità solidale del bookmaker estero privo di concessione per l'imposta unica sulle scommesse raccolte tramite centri di trasmissione dati operanti in Italia, quale delineato dall'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e dall'art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, non contrasta, per i periodi successivi al 2011, né con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva, né con il diritto dell'Unione europea (art. 56 TFUE), non determinando alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, come già chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18).

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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