Corte di Cassazione
Sentenza n. 25437/2026
Principio di diritto
In tema di scissione societaria e responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti IVA della società scissa, rileva unicamente l'anteriorità del fatto genetico dell'obbligazione tributaria rispetto all'operazione di scissione, senza che assuma rilievo la conoscenza soggettiva della beneficiaria, la quale risponde ex lege quale effetto legale dell'operazione straordinaria e non in forza di un'obbligazione volontaria; ne consegue che non è necessaria la previa notifica alla beneficiaria di un avviso di accertamento o di una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), essendo sufficiente che la cartella di pagamento faccia riferimento essenziale alla pretesa residuata in esito alla rateazione concessa alla società scissa, la cui situazione debitoria, incluse le pendenze tributarie, la beneficiaria ha la possibilità di conoscere tramite i propri organi in sede di redazione del progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis cod. civ.; resta tuttavia necessario che la cartella, per la parte relativa agli accessori (interessi e sanzioni) maturati successivamente alla scissione, soddisfi l'autonomo obbligo di motivazione richiesto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.