Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25426/2026
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendovi aderito, ne siano decaduti, esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, essendo invece applicabile per i precedenti periodi d'imposta, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati e indipendentemente dalla loro successiva adesione entro il nuovo termine prorogato, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, poiché la proroga disposta dalla novella del 2015 ha inteso unicamente spostare in avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione quanto quello iniziale di operatività del nuovo metodo forfettario, senza condizionare l'applicazione del precedente criterio all'adesione, sia pure tardiva, alla procedura di regolarizzazione.