Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25422/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la tutela introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 presuppone necessariamente la mancanza o l'invalidità della notificazione del ruolo e della cartella di pagamento, unitamente alla ricorrenza di una delle specifiche situazioni legittimanti ivi previste; ove tale presupposto sia escluso in giudizio, il contribuente non può far valere, attraverso l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, un'eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla (validamente eseguita) notificazione della cartella, poiché ciò equivarrebbe a introdurre un'azione di accertamento negativo del credito, estranea sia alla natura impugnatoria del processo tributario, sia all'ambito di tutela delineato dalla suddetta disciplina.