Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25417/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, il diritto alla detrazione presuppone l'accertamento dell'inerenza degli acquisti rispetto all'attività economica programmata dal contribuente, dovendosi verificare, da un lato, che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della sua successiva attuazione, e, dall'altro, che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure intese in un'accezione ampia; ove tale accertamento, riservato al giudice di merito, riveli l'impossibilità di individuare chiaramente ed obiettivamente l'intento economico della società e l'assenza di prova delle ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente che hanno impedito l'utilizzo dei beni, deve escludersi il diritto al rimborso del credito IVA, senza che tale valutazione, congruamente motivata, sia sindacabile in sede di legittimità.