Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25255/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, è legittima la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio per la riscossione delle maggiori imposte dovute a seguito di accoglimento parziale, in sede giudiziale, del ricorso avverso l'originario avviso di accertamento, senza necessità di un ulteriore atto impositivo prodromico contenente la rideterminazione analitica del dovuto, essendo sufficiente, ai fini della validità della motivazione della cartella e della tutela del diritto di difesa del contribuente, il richiamo, in essa contenuto, sia all'avviso di accertamento originario sia alla sentenza costituente il titolo della pretesa tributaria come rideterminata, in modo da porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum e di contestarne specificamente il calcolo.