TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25254/2026

deposito 12/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25254CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Rimborsi

Principio di diritto

In tema di imposte sui redditi, il "rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato con criterio forfettario della indennità chilometrica per raggiungere la sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, le quali presuppongono spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto a quello ordinario, disposti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro; ne consegue che, non essendo tale voce riconducibile ad alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro sancito dall'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, essa deve essere ricompresa tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e risulta, pertanto, integralmente assoggettata a imposizione fiscale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.