Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25252/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la nuova disciplina dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, che preclude il deposito in appello di documenti attestanti la notifica dell'atto impugnato o degli atti presupposti quando gli stessi potevano essere prodotti in primo grado, si applica esclusivamente ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 220 del 2023 (5 gennaio 2024), e non ai giudizi di appello relativi a giudizi di primo grado incardinati anteriormente a tale data, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina dell'art. 58, comma 2, che consentiva alle parti la produzione di nuovi documenti in appello, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui prevedeva l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi instaurati in secondo grado dopo l'entrata in vigore del decreto, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado fosse successivo a tale data.