Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25251/2026
Contenzioso e processo tributarioRimborsi
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ove la parte appellante depositi dichiarazione di rinuncia all'appello ai sensi degli artt. 60 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la parte appellata dichiari di accettarla, il giudice d'appello, senza pronunciarsi sulle richieste delle parti volte a far dichiarare l'estinzione del giudizio, non può decidere nel merito la controversia, dovendo verificare i presupposti dell'estinzione per rinuncia, sicché la sentenza che, ignorando tale dichiarazione, riforma nel merito la decisione di primo grado, viola l'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 112 c.p.c.