TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25213/2026

deposito 10/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25213CIV

Imposta di registro e indiretteContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati per la registrazione, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla L. n. 205 del 2017 e dalla L. n. 145 del 2018 (norma di interpretazione autentica, conforme a Costituzione secondo Corte cost. n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021), deve avvenire esclusivamente in base al contenuto dell'atto stesso, senza riferimento ad elementi extratestuali o ad atti collegati, sicché la riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria è legittima soltanto se compiuta 'ab intrinseco'; l'eventuale abuso del diritto o elusione fiscale rileva invece esclusivamente ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, richiamato dall'art. 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, e richiede la prova dell'illegittimo risparmio fiscale nonché il rispetto delle garanzie procedimentali previste. Inoltre, la 'costituzione' del diritto reale di superficie, in quanto istituto giuridicamente distinto dal 'trasferimento' della proprietà, non è soggetta, ai fini dell'imposta di registro, all'aliquota del 15% prevista dall'art. 1, terzo periodo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 per i trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ma alla diversa e inferiore aliquota prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, non determinando la costituzione del diritto di superficie alcun effetto traslativo della proprietà del suolo in capo al concedente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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