Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25168/2026
Principio di diritto
In tema di diritti doganali, ai fini dell'inclusione dei corrispettivi per diritti di licenza (royalties) su marchio nel valore in dogana delle merci importate, ai sensi dell'art. 32, par. 1, lett. c), del Regolamento CEE n. 2913/1992 (CDC) e degli artt. 157, 159, 160 e 143 del Regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC), il giudice di merito deve accertare in concreto, sulla base delle clausole del contratto di licenza e degli indicatori sintomatici elaborati dal Comitato del Codice Doganale (Commento n. 11, TAXUD/800/2002), se il licenziante eserciti un potere di controllo, anche solo di orientamento e di fatto, sul produttore terzo, non essendo sufficiente escludere tale controllo in base alla mera autonomia formale dei rapporti contrattuali (licenziante-licenziatario e licenziatario-produttore), dovendosi tenere conto della massima di comune esperienza secondo cui il contratto di licenza di marchio comporta di regola penetranti poteri di controllo del licenziante sull'intera filiera produttiva e distributiva; costituisce vizio di sussunzione, censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la mancata riconduzione delle clausole contrattuali accertate alla fattispecie astratta della daziabilità delle royalties. In tema di IVA all'importazione, l'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile (reverse charge) sui diritti di licenza elide la pretesa impositiva ad essi corrispondente, ma non elide la maggiore pretesa IVA scaturente dall'inclusione del valore delle royalties nella base imponibile doganale, salvo che sia dimostrata l'esatta corrispondenza, quanto ad importi e beni, tra l'IVA assolta mediante reverse charge sulle royalties e quella dovuta in ragione della maggiorazione del valore in dogana.