Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25114/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma atto autonomo, prodromico e cautelare, non riconducibile né assimilabile all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. né a quella giudiziale di cui all'art. 2818 c.c.; essa è ammissibile anche sui beni conferiti in fondo patrimoniale alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., sicché è legittima quando l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia - da intendersi in senso ampio, comprensivo del benessere e dello sviluppo economico del nucleo familiare - ovvero quando il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando sul debitore che invochi l'impignorabilità l'onere di provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la consapevolezza del creditore, non essendo tali circostanze dimostrate né escluse per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa. Ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento prodromica all'iscrizione ipotecaria, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, quale equipollente della matrice, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione.