Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25106/2026
Imposta di registro e indiretteAccertamento
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, la compensazione del debito assunto dal socio verso la società per la liberazione dell'aumento di capitale sociale con il credito vantato dal medesimo socio verso la società per rapporti extrasociali, ovvero la remissione (totale o parziale) di tale credito a fronte dell'imputazione gratuita a capitale della corrispondente voce di bilancio (o della situazione patrimoniale infrannuale), integra un negozio autonomo rispetto alla delibera assembleare di aumento del capitale, ancorché ad essa funzionalmente collegato; ne consegue che tale operazione non rientra tra gli 'atti propri della società' soggetti all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4, lett. a), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - riservata agli atti espressione della sola volontà assembleare della società - bensì, in quanto atto enunciato riferibile al singolo socio e diverso da un finanziamento (mancando termine di restituzione e tasso di interesse), sconta l'imposta proporzionale dello 0,50% prevista dall'art. 6 della medesima tariffa.