Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25090/2026
AccertamentoStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a pena di nullità dello stesso salvo specifiche ragioni di urgenza, decorre dal rilascio al contribuente della copia del verbale che conclude le operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, quale che sia la sua denominazione formale; qualora l'accesso sia mirato alla mera acquisizione di documentazione fiscale, non è necessaria la redazione e notifica di un distinto processo verbale di constatazione delle violazioni, essendo sufficiente che il verbale di accesso indichi i documenti prelevati, fermo restando che spetta al giudice di merito accertare in concreto sia il contenuto di tali verbali sia la data di consegna dell'ultimo di essi, al fine di verificare il rispetto del termine dilatorio anzidetto.