Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25004/2026
Tributi localiStatuto del contribuente e principi generali
Principio di diritto
In tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, non può essere estesa, in ragione del tenore letterale della norma e della natura di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative, a più unità immobiliari contigue di fatto unificate ma non fuse catastalmente, essendo il beneficio riservato ad un'unica unità immobiliare; tuttavia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, ai fini del riconoscimento dell'esenzione rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, considerate individualmente, sicché il contribuente che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel proprio immobile ha diritto all'esenzione per tale abitazione principale anche qualora il coniuge risieda e dimori in diverso immobile, sito nello stesso o in altro comune, non potendo la condizione abitativa del coniuge precludere il beneficio fiscale spettante al possessore che soddisfi personalmente i requisiti di legge.