TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24997/2026

deposito 04/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24997CIV

Contenzioso e processo tributarioRimborsi

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario riguardante società cancellata dal registro delle imprese, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni ed interessi, una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2495 c.c., in forza della quale, per il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, la società conserva la propria soggettività e capacità processuale e il liquidatore mantiene i relativi poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, con conseguente difetto di legittimazione dei soci quali successori dell'ente per tutta la durata di tale periodo; ne consegue che, ove il quinquennio non sia ancora decorso, il ricorso in riassunzione o l'impugnazione proposti dal liquidatore in tale qualità sono ammissibili e devono essere esaminati nel merito, mentre solo con il compiuto decorso del quinquennio si consolida il fenomeno successorio ex art. 2495 c.c., con trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche pendenti e cessazione dei poteri processuali del liquidatore, fermo restando che, ove l'estinzione sopravvenga nel corso del giudizio di cassazione, essa è ininfluente sul rapporto processuale, non risentendo tale giudizio, retto dall'impulso d'ufficio, degli eventi interruttivi.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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