Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24976/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
Nel processo tributario, l'omessa notificazione dell'atto di appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, in ipotesi di cause inscindibili anche se non ricorra un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, non determina l'inammissibilità del gravame, bensì l'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto, il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.