Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24975/2026
Principio di diritto
In tema di responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, la responsabilità ha natura civilistica, riconducibile alla responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1218 c.c. per inesatto adempimento, valutabile secondo il parametro della normale diligenza ex art. 1176 c.c.; l'esistenza del debito tributario, pur non richiedendo la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, costituisce mero presupposto dell'azione, che deve estrinsecarsi in un autonomo atto motivato e ricorribile, nella cui sede il liquidatore può esercitare pienamente il proprio diritto di difesa contestando i presupposti della responsabilità, ivi compresa l'esistenza del debito tributario; per l'esercizio dell'azione è sufficiente la sussistenza degli elementi obiettivi della presenza di attivo e della sua distrazione dal pagamento delle imposte, e il relativo termine di prescrizione è quello ordinario decennale.