Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24974/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, l'improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché il giudice di appello può dichiararla anche in assenza di specifico motivo di gravame, e ciò a prescindere dall'eventuale invalidità della procura alle liti conferita dall'Agente della riscossione per la proposizione del proprio appello, il cui accoglimento risulterebbe comunque privo di interesse ove non impedisca il rilievo officioso dell'improponibilità dell'azione originaria.