Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24972/2026
Sanzioni tributarieImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presupposto formale assorbente e preclusivo di ogni ulteriore accertamento in ordine alla residenza o al domicilio di fatto, sicché il soggetto iscritto nell'anagrafe italiana deve considerarsi in ogni caso fiscalmente residente in Italia, non rilevando circostanze di fatto (quali il possesso di permesso di soggiorno permanente in altro Stato o lo svolgimento di attività lavorativa all'estero) fino a quando non intervenga la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano. In tema di monitoraggio fiscale, la violazione dell'obbligo di dichiarazione annuale delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con l. n. 227 del 1990, e sanzionata dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, integra una violazione sostanziale finalizzata esclusivamente ad assicurare il controllo dei trasferimenti di valuta da e per l'estero quali manifestazioni di capacità contributiva, sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, sia la circostanza che le somme depositate all'estero provengano da redditi già tassati in Italia, sia che derivino dalla vendita di beni situati sul territorio nazionale.