TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24845/2026

deposito 29/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:24845CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di espropriazione forzata presso terzi avente ad oggetto un credito tributario, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura quale subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza del credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce (e la sentenza resa in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) è priva di efficacia panprocessuale ed inidonea alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato, facendo stato solo tra creditore procedente e terzo pignorato ai fini dell'assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva; ne consegue che, in tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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