Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24793/2026
Tributi localiSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di ICI, l'inclusione di un'area nel piano regolatore generale con qualificazione edificatoria comporta, di per sé, la sua natura fabbricabile ai fini impositivi, indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi, mentre gli eventuali vincoli di destinazione (compreso quello afferente alla fascia di rispetto ferroviario) che gravino solo su parte dell'area non escludono l'edificabilità ma incidono unicamente sulla determinazione del valore venale e, quindi, della base imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992; il valore venale deve essere determinato in base ai parametri tassativi ivi previsti, salvo che sia già disponibile un valore direttamente riferibile al terreno, come una stima institutionale relativa ad annualità prossime, in assenza di mutamenti dello strumento urbanistico o del valore economico dell'area, la cui valutazione compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. In tema di sanzioni tributarie, l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non è invocabile qualora sussista, in epoca anteriore all'atto impositivo, un orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato sulla questione controversa, non essendo sufficiente a tal fine il mero contrasto tra le decisioni di merito.