Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24753/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, qualora il giudicato esterno favorevole all'Amministrazione finanziaria si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, i poteri cognitivi del giudice di merito possono estendersi alla precedente pronuncia anche a prescindere dalle allegazioni delle parti, facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche, senza che ciò comporti violazione del diritto di difesa della parte, la quale, essendo a conoscenza della formazione del precedente giudicato, ben può contestarne il contenuto attribuitole dal giudice di merito; ne consegue che l'irretrattabilità della pretesa tributaria conseguente al passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la definitività della cartella esclude in radice la prospettabilità della decadenza dalla riscossione, in quanto incompatibile con il definitivo accertamento del diritto al prelievo, residuando la sola possibile prescrizione decennale.