Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24660/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, sia nella formulazione introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, sia in quella successivamente novellata dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, trova applicazione anche ai giudizi pendenti, incidendo sull'interesse ad agire quale condizione dell'azione a natura dinamica; ne consegue che, in assenza di allegazione e prova, ad opera del contribuente, di uno dei tassativi presupposti di pregiudizio ivi previsti, il ricorso avverso l'estratto di ruolo, ancorché originariamente ammissibile, diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, e tale ius superveniens può essere fatto valere per la prima volta in sede di legittimità, ove ne sussista il concreto interesse della parte, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza di merito e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.