Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24659/2026
Contenzioso e processo tributarioImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di impugnazioni, anche nel processo tributario, il termine lungo semestrale di impugnazione previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati in prime cure dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento di instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; ne consegue che, per i giudizi di primo grado incardinati anteriormente a tale data, continua a trovare applicazione il termine annuale, computato secondo la disciplina della sospensione feriale dei termini vigente ratione temporis e con applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della proroga di diritto al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. per i termini che scadono di sabato.