Corte di Cassazione
Pronuncia n. 24656/2026
Contenzioso e processo tributarioImposta di registro e indirette
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. n. 156 del 2015, la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riconducibili ad assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, sopravvenienze relative a tali questioni o assoluta incertezza di analoga o maggiore gravità rispetto alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che è nulla, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza che disponga la compensazione delle spese con mero e generico richiamo a 'giusti motivi', senza l'esplicitazione delle specifiche ragioni giustificative.